Esonero crediti ECM: quando posso ottenerlo?

Quando un professionista sanitario può essere esonerato dall’obbligo di ottenimento crediti ECM? Secondo la normativa Age.na.s c’è la possibilità per alcune categorie di professionisti sanitari di essere esonerati dall’obbligo di ottenimento di crediti ECM. Si tratta di: 1) Professionisti che stanno frequentando, in Italia o all’Estero, corsi...


Quando un professionista sanitario può essere esonerato dall’obbligo di ottenimento crediti ECM?

Secondo la normativa Age.na.s c’è la possibilità per alcune categorie di professionisti sanitari di essere esonerati dall’obbligo di ottenimento di crediti ECM.

Si tratta di:

1) Professionisti che stanno frequentando, in Italia o all’Estero, corsi di formazione propri della categoria di appartenenza. Questo sia durante l’esercizio dell’attività professionali, sia durante temporanea disoccupazione, ma aventi titolo ad esercitare la professione.
L’esonero copre l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

2) Professionisti che stanno frequentando corsi di formazione post-base aventi carattere certificativo.
– laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti.
– corso di formazione specifica in medicina generale.
– corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi

L’esonero in questo caso copre l’intero obbligo formativo individuale annuale ECM.
La frequenza di corsi universitari diversi da quelli sopraelencati dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

3) Professionisti che stanno frequentando corsi di formazione manageriale. L’esonero copre l’intero obbligo formativo individuale annuale ECM.

4) Professionisti sanitari che frequentano corsi per il rilascio dell’attestato di micologo.
L’esonero copre l’intero obbligo formativo individuale annuale se il corso ha durata annuale o, qualora il corso abbia durata biennale, nella misura del 50% dell’obbligo formativo individuale annuale del biennio ECM ricompreso dal corso di cui sopra.

5) Professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2012 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.



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